COMPILA UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO PERFETTO
La compilazione del Registro di Carico e Scarico ti preoccupa?
Segui le nostre linee guida e scopri come farlo in modo rapido e senza errori!
1) Cos’è il Registro di Carico e Scarico?
Il Registro di Carico e Scarico è uno dei documenti inerenti la gestione dei rifiuti e contiene le informazioni per tenere traccia della loro produzione, invio a recupero o smaltimento. E’ un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti, su cui devono essere annotati, in ordine cronologico, tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti aziendali. Il registro è tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti.
2) Cos’e’ il RENTRi?
Il RENTRi (Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti) sarà in vigore a breve e sostituirà il SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), un sistema che si è rivelato caotico e dispendioso. I soggetti che si iscriveranno al RENTRI svolgeranno in maniera digitale sia il Registro di Carico e Scarico sia il FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto). Chi invece non si iscriverà continuerà a svolgere la modulistica in formato cartaceo.
3) Chi sono i soggetti obbligati a compilare il Registro di Carico e Scarico?
I soggetti obbligati alla compilazione del registro sono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non con più di 10 dipendenti, gli intermediari, le ditte di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti.
4) Quando va compilato?
Le annotazioni devono essere effettuate:
- per i produttori iniziali, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico del rifiuto;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i produttori iniziali di rifiuti speciali a rischio infettivo (CER 180103 e 180202) entro 5 giorni dalla produzione o dallo scarico del rifiuto a rischio infettivo.
Il registro – integrato al FIR- deve essere conservato per un periodo di almeno 3 anni, rispettivamente, dalla data dell’ultima annotazione o dalla data di emissione.
5) Come compilarlo?
Per essere valido, il registro di carico e scarico, composto da 100 pagine numerate progressivamente, deve essere vidimato, prima del suo utilizzo, presso la Camera di Commercio territorialmente competente per l'unità locale in cui vengono prodotti i rifiuti, e deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
Dopo il frontespizio, su cui vanno riportate le informazioni relative alla ditta (ragione sociale, residenza, codice fiscale e ubicazione dell’attività), all’attività svolta e il numero di registrazione (data della prima e dell’ultima annotata sul registro), le pagine del registro sono tutte uguali. All’interno, ogni pagina del Registro di Carico e Scarico contiene più colonne, che vanno compilate annotando quanto richiesto in modo preciso e puntuale. Alle registrazioni di carico, seguono le operazioni di scarico.
Prima colonna
- Barrare il tipo di operazione registrata;
- Inserire la data della registrazione e numero progressivo;
- Formulario (da compilare in caso di operazioni di scarico): inserire il numero del FIR (codice composto da lettere e numeri) e la data di emissione del formulario (riportata in alto a destra del FIR);
- Riferimento operazioni di carico: (da compilare in caso di operazioni di scarico): scrivere il numero e la data del/dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce.
Seconda colonna
- Riportare il CER (Codice Europeo del Rifiuto) del rifiuto oggetto del carico o dello scarico;
- Descrivere brevemente il rifiuto (es., rifiuti di tipo sanitario, acidi ecc.);
- Specificare lo stato fisico del rifiuto (es. liquido, solido pulverulento ecc.);
- Indicare la Classe di pericolosità (HP) corrispondente al rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi);
- Destinazione (da compilare in caso di operazioni di scarico): barrare il campo dello smaltimento o del recupero e apportare il relativo codice.
Terza colonna
- Riportare in kg oppure in litri (e in metri cubi) la quantità presunta del rifiuto prodotto o annotata nel movimento di carico da smaltire.
Quarta colonna
- “Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto”: compilazione solamente a cura dei soggetti che effettuano l’attività di manutenzione delle infrastrutture;
- Intermediario/commerciante: da non compilare a meno che i dati di un intermediario non siano stati indicati dal trasportatore nel campo “Annotazioni” del FIR, in tal caso allora riportare i dati societari e il numero di iscrizione (autorizzazione).
Quinta colonna
- Eventuali annotazioni
6) Quali sanzioni sono previste dalla normativa?
- Ai sensi del lgs 152/06 Art. 258 comma 2, modificato per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2020, l’omissione della compilazione del registro di carico e scarico comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.
- Nel caso in cui invece il registro faccia riferimento ai rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa va da 15.000 euro a 30.000 euro, nonché la sospensione, da un mese a un anno, dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni si riducono per i rifiuti non pericolosi da 1040 euro a 6.200 euro e per i rifiuti pericolosi invece da 2.070 euro a 12.400 euro.
7) Quali sono gli errori piu’ comuni nella compilazione?
- I movimenti di Carico e Scarico devono essere registrati entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione o smaltimento del rifiuto;
- Carico e Scarico sono due registrazioni distinte: vanno compilati soltanto i campi di competenza;
- Tutte le registrazioni devono essere eseguite in ordine cronologico e numerate e ricominciano sempre da 1 ogni anno;
- Ogni movimento di carico o scarico deve essere riferito ad un singolo CER, ad un singolo stato fisico e, nel caso dello scarico, ad un singolo formulario. Naturalmente possono essere presenti più operazioni di Carico per un unico Scarico.
- Non si può registrare uno scarico se non si è in possesso della quarta copia del formulario redatta per il trasporto del rifiuto.
8) Hai fatto un errore? Niente paura!
A mano si può correggere, ma è molto rischioso. Sul registro non sono ammesse cancellature o abrasioni, quindi non usare né bianchetto né gomma! Ogni correzione è ammessa, purché sia effettuata in rosso e barrando trasversalmente la precedente registrazione e in modo che il testo sottostante rimanga sempre leggibile. Ma il rischio di fare confusione è altissimo, e, come abbiamo visto, gli errori possono comportare sanzioni salatissime!
9) E se un software lo compilasse per te?
Abbiamo l’obiettivo di aiutare le aziende a snellire la burocrazia in modo smart e digitale, promuovendo un servizio completamente paper free, facilitando il passaggio dal modulo cartaceo, sempre suscettibile di sviste, dal momento che la sua compilazione è frutto dell’uomo, ai moduli elettronici, autocompilati attraverso sistemi all’avanguardia basati sull’AI, minimizzando così la possibilità di eventuali errori.
Con BeTRACK potrai usufruire di vantaggi come:
- Una modulistica digitalizzata = per minimizzare gli errori
- Un aggiornamento costante = per essere conforme alle norme vigenti
- Una gestione ottimizzata dei dati = per ridurre tempi e costi
Prenota con noi una demo o contattaci per ulteriori informazioni e seguici sul nostro sito beawarecircular.eu/
19/04/2023