LA GESTIONE DEI DEPOSITI TEMPORANEI
La gestione delle giacenze e dei depositi temporanei è un aspetto molto importante, ma anche complesso e articolato, dell’intera gestione dei rifiuti. Devono, infatti, tenere conto di molteplici fattori: limiti temporali prestabiliti, vincoli normativi, un preciso sistema di classificazione dei rifiuti, una scrupolosa organizzazione sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici che quelli inerenti alla tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta!
Cos’è un deposito temporaneo?
Il deposito temporaneo è un’area o un sito appositamente dedicato all’immagazzinamento temporaneo dei rifiuti prima che essi vengano inviati presso impianti di recupero, riciclaggio o smaltimento finale, così da essere ulteriormente gestiti, trattati o smaltiti a seconda della tipologia. Non facendo parte della vera e propria gestione dei rifiuti, ma anzi, collocandosi prima della raccolta, quella di deposito temporaneo non è una fase operativa che urge di autorizzazioni. Tuttavia, per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, è necessario rispettare alcune condizioni facendo riferimento al Testo Unico Ambientale (o TUA) D.Lgs.152/2006 e che il deposito avvenga:
- nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
La classificazione e i tempi di giacenza
Nella zona del deposito temporaneo, i rifiuti devono essere:
- raggruppati per categorie omogenee (contrassegnate dal codice CER) e nel rispetto delle relative norme tecniche e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che ne disciplinano il deposito;
- imballati ed etichettati correttamente, per garantire il rispetto di norme igienico-sanitarie e ambientali e di sicurezza, e per consentire una pianificazione e un’organizzazione efficiente della gestione dei rifiuti.
La corretta assegnazione del codice CER per ciascun tipo di rifiuto spetta al produttore; tale classificazione prende in considerazione vari criteri, come il tipo di processo che ha generato il rifiuto e la tipologia del rifiuto stesso, ed è fondamentale per stabilire le caratteristiche, le particolarità, il grado di pericolosità e di conseguenza i tempi massimi previsti per la giacenza dei rifiuti. La classificazione dei rifiuti condiziona, a seguire, anche la scelta di un determinato tipo di trasportatore e di mezzo che siano autorizzati alla movimentazione di una ben precisa tipologia di rifiuti, in particolare se pericolosi, così come altrettanto autorizzato a riceverli deve essere l’impianto di destino. L’obiettivo, quindi, è poter rendere più efficienti le procedure di smaltimento o recupero e più agile la compilazione della relativa modulistica, ma anche per evitare rischi sanitari e ambientali, incendi o esplosioni e incidenti di varia natura. È sempre vietato, infatti, miscelare, mischiare o accantonare rifiuti appartenenti a diverse categorie in uno stesso contenitore, e soprattutto mischiare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi o quelli che appartengono a diverse classi di pericolosità.
Gli imballaggi
Anche quello del contenitore è un aspetto molto importante, che non deve essere assolutamente trascurato: deve essere scelto in base al tipo di rifiuto e alle sue proprietà chimico-fisiche, e al volume che esso sviluppa. È necessario perciò soddisfare alcune condizioni:
- l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, pur rimanendo l'obbligo di osservare le disposizioni in merito a speciali dispositivi di sicurezza;
- i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di deterioramento a causa del contenuto, né poter generare con quest’ultimo, composti pericolosi;
- tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere resistenti e robuste, in modo da sostenere le sollecitazioni dettate dalla manipolazione e dallo spostamento;
- se il sistema di chiusura può essere riapplicato, deve essere progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente garantendo l’impossibilità della fuoriuscita del contenuto, essendo soprattutto i rifiuti pericolosi gravemente impattanti per l’ambiente e per la salute dell’uomo.
Le due modalità a scelta del produttore
I rifiuti possono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo due modalità alternative, a scelta del produttore a seconda delle proprie esigenze:
- Criterio temporale: stabilisce che, indipendentemente dal quantitativo di rifiuti in deposito, l’avvio al recupero o smaltimento deve avvenire con cadenza almeno trimestrale; è la scelta ideale per chi produce quantità molto significative di rifiuti e perciò è necessario organizzare gli smaltimenti con una frequenza più assidua;
- Criterio volumetrico: massimo 30 m3 (di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi) avviati al recupero o smaltimento anche dopo più di tre mesi, ma mai oltre un anno; questo criterio, invece, è ideale per chi produce meno e quindi può dilazionare nel tempo i cicli di smaltimento.
Quali sono le sanzioni
Il superamento delle precedenti condizioni dà origine a quello che viene definito deposito incontrollato o abbandono o discarica - abusiva- , che deve essere soggetta ad autorizzazione. Si è sottoposti a diversa disciplina sanzionatoria a seconda del soggetto attivo: è considerato un illecito amministrativo se si tratta di un privato, mentre è considerato un reato contravvenzionale se si tratta di un responsabile di ente o titolare d’impresa, che ne risponderanno anche penalmente, poiché, al contrario del deposito temporaneo, l’abbandono non ha come finalità uno smaltimento o recupero (art. 255 comma 2 e art. 256 comma 1 del TUA). Chiunque eserciti senza la dovuta autorizzazione, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, oppure effettua il deposito presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 € a 26.000 €, riparametrata a seconda del quantitativo. Se l’esercizio non autorizzato comporta lo scarico di sostanze pericolose, la pena è l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 5.200 € a 52.000 €.
HSE e RSPP: le figure preposte al controllo
L’HSE (Health, Safety and Environment) e l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) sono le figure che coordinano la gestione dei depositi temporanei dei rifiuti in Italia. La prima figura è ancora poco nota, ma via via sempre più presente nelle realtà aziendali più aperte alle nuove politiche ambientali focalizzate su un approccio che guardi alla salute, sicurezza sul lavoro e questioni ambientali. L’RSPP è la figura per antonomasia designata dal D.Lgs. 81/08 come responsabile delle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, delle loro condizioni di lavoro e della formazione.
Non esiste una regola fissa poiché ogni impresa può avere uno o più responsabili, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni: vi può essere una figura che sovrintende al trasferimento dei rifiuti dal punto in cui vengono prodotti all’area del deposito temporaneo, così come un’altra figura può occuparsi della sorveglianza al solo deposito temporaneo, e spesso queste figure non coincidono con la figura incaricata di compilare il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti prodotti. Generalmente, tali figure supportano l’azienda sia nella fase operativa che in quella strategico-preventiva in:
- Valutazione dei rischi: identifica la possibile esposizione a sostanze pericolose, rischi di incendio o esplosione. Si occupa della messa in atto di misure preventive per garantire la sicurezza dell’ambiente e la salute dei lavoratori;
- Progettazione sicura dei depositi: controlla l’adeguata sistemazione dei rifiuti, compreso il loro contenimento e controllo delle emissioni;
- Controllo e monitoraggio: valuta la corretta gestione dei depositi e le idonee condizioni dei rifiuti immagazzinati; ispeziona attrezzature e dispositivi di sicurezza, in conformità alle normative vigenti;
- Gestione rifiuti: fornisce linee guida per la corretta gestione dei rifiuti nei depositi, incluse pratiche per l’identificazione, etichettatura, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti per la salvaguardia dell’ambiente;
- Formazione: promuove varie iniziative affinché il personale coinvolto sia adeguatamente preparato, consapevole dei rischi e tempestivo in caso di emergenza;
- Emergenze e incidenti: coordina pieni di emergenza e si occupa della comunicazione con le autorità competenti e gli enti certificatori.
Monitorare coerenza tra carico e scarico
Il registro di carico e scarico è un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti che riporta, in ordine cronologico, tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti aziendali ed è tenuto presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti. Appare chiaro che, dal momento che si tratta di un documento che concorre a fornire una vera e propria “fotografia” di quanto è presente nel deposito temporaneo, secondo i dettami normativi, il produttore dovrebbe evitare di compilarlo nello stesso giorno in cui il trasportatore prende in carico i rifiuti, per non incorrere in sanzioni per violazione della tenuta dei registri. E dal momento che il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione, la corretta compilazione del registro è la condizione affinché il deposito stesso sia gestito legalmente sotto tutti i punti di vista.
Se vuoi saperne di più, leggi anche ⇒ Compila un Registro di Carico e Scarico perfetto
Allora, perché usare BeTRACK?
- Addio noiosi moduli scritti a mano! ⇒ BeTRACK gestisce e automatizza la modulistica dei tuoi rifiuti, come il registro di carico e scarico
- Addio smaltimento rifiuti! ⇒ BeTRACK trasforma i rifiuti che escono dal deposito temporaneo in risorse da reimmettere nell’economia circolare, invece che destinarli al “vicolo cieco” della discarica
- Addio colli di bottiglia! ⇒ BeTRACK identifica criticità nella produzione e riduce gli sprechi.
Vuoi saperne di più? Prenota con noi una demo, contattaci per ulteriori informazioni e continua a seguirci sul nostro sito beawarecircular.eu
14/06/2023