RENTRI: ENTRA IN VIGORE IL NUOVO SISTEMA PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Alla fine di una lunga gestazione, è finalmente esecutivo il DM del 4 aprile 2023 che istituisce il RENTRi. Ecco come l’Italia si sta adeguando agli standard europei sulla digitalizzazione della burocrazia ambientale attraverso la piattaforma che promette di abbattere gli oneri legati al cartaceo e contrastare fenomeni di gestione illecita dei rifiuti.
1) Dal SISTRI al RENTRi
Dopo un iter quanto mai accidentato e un travagliato periodo di sperimentazione, il Decreto Ministeriale attuativo del RENTRi è diventato finalmente esecutivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.126 del 31/05/2023). Attraverso l’istituzione della piattaforma, l’Italia mira ad adeguarsi allo standard degli altri paesi europei in merito alla digitalizzazione della burocrazia sui rifiuti, dove un simile strumento esiste già da tempo, ognuno con le proprie specificità.
Ma questo non è il primo tentativo italiano in tal senso.
Nello scorso decennio è stato teoricamente in vita il SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), la cui operatività ha riscontrato numerose difficoltà, sia normative che tecniche. Infatti, nei 9 anni in cui è esistito, non è stato mai pienamente effettivo, a causa sia dei numerosi cambiamenti amministrativi sia degli eccessivi oneri che comportava per gli operatori (ad esempio, l’acquisto di scatole nere finalizzate alla tracciabilità e alla geolocalizzazione, e la presenza di un portale poco intuitivo e molto macchinoso). Nel 2016 la stessa Corte dei conti aveva avviato un’istruttoria sul tema a causa dell’opacità della gestione. Nel 2018 constatato il fallimento del SISTRI, su impulso della legislazione comunitaria, venne abolito e comincia a farsi strada il progetto dell’istituzione della nuova piattaforma del RENTRi.
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2) Che cos’è il RENTRi
Il RENTRi (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è la piattaforma, cogestita dal MASE e dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla quale saranno digitalizzati sia il Registro di Carico e Scarico che il FIR. Sarà aperto a tutti gli operatori ecologici, ma alcuni soggetti dovranno iscriversi ad obbligo di legge.
3) Soggetti obbligati
L’adesione obbligatoria al RENTRI è prevista a “scaglioni”. In base alla dimensione e al settore di attività a cui si appartiene, sono previste delle scadenze differite per le varie categorie di imprese. L’elenco dei soggetti obbligati è esplicitato all’art.12 del DM 59/2023:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- In merito ai rifiuti speciali non pericolosi, gli operatori di rifiuti prodotti durante le lavorazioni industriali, artigianali e tutti quelli derivanti dall’attività di smaltimento di altri rifiuti o da operazioni di bonifica ambientale (p.e. acque reflue, liquami fognari, fanghi da potabilizzazione ecc.).
È ammesso, per i soggetti obbligati, delegare a terzi l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti. Questi, però, dovranno a loro volta iscriversi al RENTRI e rispettare le procedure espresse nel DM. Considerando come termine a quo il 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRi sarà obbligatoria:
- a decorrere da 18 mesi (dicembre 2024) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (i.e. i terzi delegati a raccolta e trasporto)
- a decorrere da 24 mesi (giugno 2025) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 10 dipendenti
- a decorrere da 30 mesi (dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
4) Le due sezioni
La piattaforma è chiamata a facilitare l’attività degli operatori e alleggerire tempi e costi dei vincoli amministrativi. Il Registro sarà suddiviso in due sezioni:
- la sezione anagrafica degli utenti, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti, trattati in conformità con la normativa sulla privacy, e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni dei vari impianti (a differenza del SISTRI);
- la sezione della tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti sul traporto dei rifiuti speciali e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto. Come riporta l’art.16 del suddetto DM, per i soggetti obbligatoriamente iscritti che trasportano rifiuti speciali pericolosi, sarà necessario “garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato” attraverso i quali si potranno ottimizzare anche le rotte di trasporto.
5) Compilazione nuovo modello FIR e Registro di Carico e Scarico
Il Decreto prevede l’introduzione di nuovi modelli compilativi sia per quanto riguarda il Registro di Carico e Scarico (allegato I) che il FIR (allegato II), che il MASE, sentito l’ANGA, “definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali” (art.21) tramite “manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti”.
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Inoltre, sebbene il RENTRi sia aperto a chiunque voglia iscriversi, non tutti gli operatori ecologici saranno obbligati. Pertanto, conviveranno insieme sia il FIR in formato digitale, gestito sulla piattaforma, che quello in formato cartaceo. Per quanto riguarda la prima tipologia, il formulario viene “aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto” (art.7). In merito al formato cartaceo, il decreto introduce un modello di FIR completamente nuovo rispetto al precedente (allegato II). Esso verrà riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, e sottoscritte anche dal trasportatore. Una copia rimarrà presso il produttore o il detentore, un’altra verrà sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario, che rilascerà una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvederà a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Sarà sempre possibile vidimarlo digitalmente tramite la Camera di Commercio (art.6), fermo restando che il FIR sarà emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 15 dicembre 2025.
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6) Il ruolo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Nonostante le premesse interessanti, il potenziale ostacolo in grado di minare l’efficienza del RENTRi è costituito dall’attuale mancata nomina del Consiglio Direttivo dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Questo, e altri aspetti tecnici, non sono stati ancora delineati e dovranno essere perfezionati tramite futuri decreti direttoriali, emanati dal Ministero proprio grazie al supporto operativo del ANGA (art.21). Come riporta anche l’art. 11 del DM, l’albo svolgerà un importante ruolo di ausilio e “necessario supporto tecnico-operativo alla competente Direzione generale del Ministero” per la gestione dei rapporti con l’utenza, gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica e soprattutto per la “predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionalità per la gestione ed evoluzione del RENTRi”. Questa suddivisione dei compiti tra Ministero e Albo è stata pensata sia per alleggerire gli uffici pubblici degli aspetti essenzialmente tecnici del lavoro, sia per semplificare il rapporto diretto con gli operatori.
7) I vantaggi del RENTRi
Una delle principali prerogative del RENTRi è l’interoperabilità tra i software aziendali, dal momento che essi potranno interfacciarsi con la piattaforma in modo automatico, senza dover installare altri applicativi esterni, ma semplicemente entrando nel sistema con il proprio programma informatico. Ma ciò rende indispensabile sia l’adeguamento dei sistemi informatici in uso presso le aziende che la formazione di nuove e necessarie competenze sui temi dell’amministrazione digitale. I vantaggi del RENTRi sono molteplici:
- tracciabilità efficiente: registrazione accurata e in tempo reale per una gestione ecologicamente sostenibile dei rifiuti;
- semplificazione della burocrazia: riduzione della produzione di documenti cartacei e degli oneri ad essi connessi;
- monitoraggio: controllo delle autorità competenti sul rispetto delle normative ambientali e delle corrette procedure di gestione dei rifiuti;
- identificazione pain points: individuazione eventuali criticità e adozione azioni correttive;
- controllo dell’illegalità: contrasto a fenomeni di gestione illecita (come lo smaltimento illegale o trasporto di rifiuti pericolosi non debitamente segnalato) o inadeguata o non conforme alle normative vigenti, ad esempio truffe sui quantitativi dichiarati;
- produzione statistiche: generazione automatica di rapporti e statistiche sulla produzione e la gestione dei rifiuti,
- promozione pratiche sostenibili: valutazione dell’impatto delle politiche ambientali, al fine di sviluppare strategie di gestione dei rifiuti più efficaci a livello nazionale.
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05/07/2023